Interrogazione a risposta in Commissione DE MENECH
– Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per sapere - premesso che:
l’articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante “Provvedimenti per i
volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per
l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso”, al comma 1 dispone che i
volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) del
Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui
svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative
esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si
siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24, prevedendo, al comma 3
che i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una
indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro
ai sensi del comma 1, istituendo presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi
della predetta indennità;
il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994,
n. 379, concernente il Regolamento recante norme sui volontari del soccorso
alpino e speleologico, all’articolo 3 definisce le procedure affinché i volontari del
Corpo che siano lavoratori autonomi possano beneficiare dell’erogazione di tale
indennità, rinviando annualmente ad un decreto ministeriale l’ammontare
dell’indennità (da ultimo, per il 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 30 maggio 2014);
tali indennità sono assoggettate alla ritenuta di acconto del 20 per cento e dal
1994 a tale indennità è stato sempre detratto l’importo di euro 2,00 a titolo di
imposta di bollo;
alcuni uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno
manifestato dubbi in merito all’importo dell’imposta di bollo da applicare alle
istanze presentate dai volontari del Corpo e pertanto, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha proposto interpello all’Agenzia delle entrate al fine di
conoscere se su dette istanze debba essere applicata l’imposta di bollo e in
quale misura (Interpello 954-83/2014 presentata il 17 febbraio 2014);
a tale interpello in data 13 giugno 2014 l’Agenzia delle entrate (Direzione
Centrale normativa, Settore imposte indirette, Ufficio registro e altri tributi indiretti)










